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POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATO
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AVVOCATO FAGNANI
2007-05-13 08:11:06 UTC
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MASSIMO SILVESTRI LUSES ISSEA UNIPSA POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI LUGANO GIA PLURICONDANNATI DALL'AUTORITA' GARANTE
DEL MERCATO DELLA CONCORRENZA PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE IN
QUANTO SPACCIAVANO SEDICENTI ISTITUTI ACCADEMICI PER
UNIVERSITA'SI STA RICICLANDO PROMUOVENDO UN ALTRO SITO CHE
CAMUFFA LE STRUTTURE OGGETTO DI PROVVEDIMENTO TALE
www.laureaonline.ch DIFFIDATE ANCHE PERCHE' L'AUTORITA' GARANTE
HA AVVIATO UNA ENNESIMA INCHIESTA PER PUBLICITA' INGANNEVOLE



WWW.UNIPSA.CH ISSEA SA MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATI
PER LA SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE
Provvedimento

PI5224 - UNIPSA - ISSEA



-----------------------------------------------------------------
---------------
tipo Chiusura istruttoria

numero 16494

data 15/02/2007

PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007



Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole


Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494

L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;




VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE

In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dall’operatore risultano prive di fondamento.
E’ necessario rilevare, altresì, quale aggravante, al fine
della valutazione di ingannevolezza, la circostanza che i
destinatari del messaggio sono prevalentemente soggetti non
particolarmente esperti, considerando che il target di
consumatori cui si rivolge è principalmente individuato in
giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad
indurre in errore i consumatori con riferimento alla qualifica
dell’operatore pubblicitario, nonché alle caratteristiche
dell’attività dallo stesso svolta, con conseguente pregiudizio
per il loro comportamento economico.

VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE

.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione,
si tiene conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata
capacità di penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo
internet, suscettibile di raggiungere un ampio numero di
consumatori, mentre, con riguardo alla durata della violazione,
che è stato diffuso per un periodo di tempo di almeno 5 mesi (da
febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 €
(tredicimilaseicento euro).

RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio volto a promuovere il Politecnico degli Studi
Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso attraverso il sito
internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in errore i
consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo
stesso svolta, con conseguente pregiudizio per il loro
comportamento economico;


DELIBERA

a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt.
19, 20, e 21, lettere a), e c), del Decreto Legislativo n.
206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).

La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b)
deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto
al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante
delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello
allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore
a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora
nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del
pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai
sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza
del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante
il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
--
Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
Gerarchie it, italia, it-alt, tin, it.binari. Unico!
a***@alice.it
2007-05-13 15:55:44 UTC
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SITO UNIPSA NON INGANNEVOLE

PARERE DELL'AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto che
il messaggio in esame ( il sito www.unipsa.ch) NON COSTITUISCE una
fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt. 19, 20 e 21
del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla base delle seguenti
considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio universitario a
distanza anche mediante l'utilizzo di postazioni di teledidattica
remote poste in Italia, specificando che trattasi di università
privata svizzera e non italiana, che agisce in conformità alla
normativa svizzera in materia, e che i titoli non sono equipollenti
con quelli accreditati svizzeri ed europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che i
titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell'ordinamento in cui l'Università è costituita e legittimamente
opera;
- che, per l'effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della sua
finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno Stato
estero, secondo l'ordinamento del Paese in cui si tengono e sono
finalizzati all'ottenimento di titoli riconosciuti su tale territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle quali è
rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei corsi offerti
dall'Istituto, lasciando intendere che l'università in parola sia
riconosciuta in Italia o che i corsi in parola siano finalizzati al
conseguimento di titoli aventi valore legale in Italia, e,
pertanto,non pare suscettibile di pregiudicare il comportamento
economico dei destinatari, con pericolo di danno anche per i
concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto operatore in
luogo di altri, in base a qualità inesistenti
equalizer
2007-05-14 12:59:06 UTC
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A SITO UNIPSA NON INGANNEVOLE

PARERE DELL’AUTORITA’ PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI

Con parere del 5 febbraio 2007, la suddetta Autorità ha ritenuto
che il messaggio in esame ( il sito www.unipsa.ch) NON
COSTITUISCE una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi
degli artt. 19, 20 e 21 del Decreto Legislativo n. 206/05, sulla
base delle seguenti considerazioni:
- il messaggio segnalato prospetta dei corsi di studio
universitario a distanza anche mediante l’utilizzo di postazioni
di teledidattica remote poste in Italia, specificando che
trattasi di università privata svizzera e non italiana, che
agisce in conformità alla normativa svizzera in materia, e che i
titoli non sono equipollenti con quelli accreditati svizzeri ed
europei;
- la formulazione del messaggio informa gli utenti del fatto che
i titoli conseguono ai corsi e la loro validità legale è quella
dell’ordinamento in cui l’Università è costituita e
legittimamente opera;
- che, per l’effetto, il messaggio de quo, in quanto formulato in
maniera chiara e intelligibile, non è in grado di orientare
indebitamente le scelte dei consumatori, in considerazione della
sua finalità di pubblicizzare dei corsi che si tengono in uno
Stato estero, secondo l’ordinamento del Paese in cui si tengono e
sono finalizzati all’ottenimento di titoli riconosciuti su tale
territorio;
- che, pertanto, il messaggio pubblicitario, avente ad oggetto la
UNIPSA, non risulta idoneo a indurre in errore le persone alle
quali è rivolto o da esso raggiunte sulle caratteristiche dei
corsi offerti dall’Istituto, lasciando intendere che l’università
in parola sia riconosciuta in Italia o che i corsi in parola
siano finalizzati al conseguimento di titoli aventi valore legale
in Italia, e, pertanto,non pare suscettibile di pregiudicare il
comportamento economico dei destinatari, con pericolo di danno
anche per i concorrenti, inducendoli al contatto con il suddetto
operatore in luogo di altri, in base a qualità inesistenti.
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2009-02-04 21:41:27 UTC
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MASSIMO SILVESTRI LUSES ISSEA UNIPSA POLITECNICO DI STUDI
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numero 16494
data 15/02/2007
PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007
Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole
Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494
L’AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dall’operatore risultano prive di fondamento.
E’ necessario rilevare, altresì, quale aggravante, al fine
della valutazione di ingannevolezza, la circostanza che i
destinatari del messaggio sono prevalentemente soggetti non
particolarmente esperti, considerando che il target di
consumatori cui si rivolge è principalmente individuato in
giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad
indurre in errore i consumatori con riferimento alla qualifica
dell’operatore pubblicitario, nonché alle caratteristiche
dell’attività dallo stesso svolta, con conseguente pregiudizio
per il loro comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione,
si tiene conto dell’ampiezza della diffusione e della elevata
capacità di penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo
internet, suscettibile di raggiungere un ampio numero di
consumatori, mentre, con riguardo alla durata della violazione,
che è stato diffuso per un periodo di tempo di almeno 5 mesi (da
febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600 €
(tredicimilaseicento euro).
RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio volto a promuovere il Politecnico degli Studi
Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso attraverso il sito
internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in errore i
consumatori con riferimento alla qualifica dell’operatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dell’attività dallo
stesso svolta, con conseguente pregiudizio per il loro
comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt.
19, 20, e 21, lettere a), e c), del Decreto Legislativo n.
206/05, e ne vieta l’ulteriore diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 13.600 € (tredicimilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b)
deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto
al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante
delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello
allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore
a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora
nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del
pagamento. In caso di ulteriore ritardo nell’adempimento, ai
sensi dell’articolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza
del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dell’avvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
all’Autorità attraverso l’invio di copia del modello attestante
il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
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2009-02-19 22:15:42 UTC
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POLITECNICO DI LUGANO
TAR DEL LAZIO : IL NOSTRO SITO INTERNET NON E' INGANNEVOLE
Il Tribunale Amministrativo del Lazio, con sentenza n.14210 del 7
novembre 2007 depositata il 31 dicembre 2007 , ha accolto il
ricorso della nostra università Politecnico di Lugano ed ha
annullato
il provvedimento n.16494 ed il connesso provvedimento n.16880 IP
20, dell'Autorità Garante della Concorrenza ed il Mercato, stabilendo
che il nostro sito NON E' INGANNEVOLE.
Scrive il Tar.......omissis
POLITECNICO DI LUGANO
FATTO E DIRITTO
"il ricorso n.2931/07 è fondato e va di conseguenza accolto.
Con il terzo motivo d'impugnativa,la ricorrente ha contestato la
natura ingannevole del messaggio pubblicitario.
La doglianza puo essere condivisa
Il messaggio,infatti,non appare idoneo ad orientare indebitamente le
scelte dei consumatori........
Il messaggio pubblicitario specifica in modo chiaro ed intelligibile
che l'università è autorizzata all'uso della denominazione ai sensi
della normativa di uno stato estero e che sempre ai sensi di detta
normativa la sua attività è regolata.........
La fondatezza di tale censura determina,assorbite le ulteriori
doglianze,l'accoglimento del ricorso e,per l'effetto,l'annullamento
del provvedimento n.16494 adottato dall'AGCM nell'adunanza del 15
febbraio 2007
POLITECNICO DI LUGANO
PQM
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio,Prima sezione di
Roma,previa riunione dei relativi giudizi,cosi provvede sui ricorsi
in
epigrafe........:
accoglie il ricorso n.2931 del 2007 e ,per l'effetto,annulla il
provvedimento impugnato
Dispone la compensazione delle spese di giudizio tra le parti
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità
amministrativa
Cosi deciso in Roma,nella camera di consiglio del 7 novembre 2007
Dott.Pasquale de Lise Presidente
Dott.Roberto Caponigro Estensore
POLITECNICO DI LUGANO
Inoltre con delibera del 30 aprile 2008 ,notificata il 20 maggio
2008,
il Garante ha deliberato NON VI E’ LUOGO A PROVVEDERE” sulla
procedura
IP20 provvedimento 16880 ,nella quale si contestava la
inottemperanza
al provvedimento citato annullato.


leggete il dispositivo della sentenza del TAR e la delibera
dell’Autorità Garante
http://www.unipsa.ch/documenti/news/Tar.pdf
http://www.unipsa.net/it/documenti/news/delibera30aprile2008.pdf

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