AVVOCATO FAGNANI
2007-05-13 08:11:06 UTC
MASSIMO SILVESTRI LUSES ISSEA UNIPSA POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI LUGANO GIA PLURICONDANNATI DALL'AUTORITA' GARANTE
DEL MERCATO DELLA CONCORRENZA PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE IN
QUANTO SPACCIAVANO SEDICENTI ISTITUTI ACCADEMICI PER
UNIVERSITA'SI STA RICICLANDO PROMUOVENDO UN ALTRO SITO CHE
CAMUFFA LE STRUTTURE OGGETTO DI PROVVEDIMENTO TALE
www.laureaonline.ch DIFFIDATE ANCHE PERCHE' L'AUTORITA' GARANTE
HA AVVIATO UNA ENNESIMA INCHIESTA PER PUBLICITA' INGANNEVOLE
WWW.UNIPSA.CH ISSEA SA MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI STUDI
AZIENDALI DI MASSIMO SILVESTRI POLITECNICO DI LUGANO CONDANNATI
PER LA SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE
Provvedimento
PI5224 - UNIPSA - ISSEA
-----------------------------------------------------------------
---------------
tipo Chiusura istruttoria
numero 16494
data 15/02/2007
PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007
Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole
Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494
LAUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dalloperatore risultano prive di fondamento.
E necessario rilevare, altresì, quale aggravante, al fine
della valutazione di ingannevolezza, la circostanza che i
destinatari del messaggio sono prevalentemente soggetti non
particolarmente esperti, considerando che il target di
consumatori cui si rivolge è principalmente individuato in
giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad
indurre in errore i consumatori con riferimento alla qualifica
delloperatore pubblicitario, nonché alle caratteristiche
dellattività dallo stesso svolta, con conseguente pregiudizio
per il loro comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione,
si tiene conto dellampiezza della diffusione e della elevata
capacità di penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo
internet, suscettibile di raggiungere un ampio numero di
consumatori, mentre, con riguardo alla durata della violazione,
che è stato diffuso per un periodo di tempo di almeno 5 mesi (da
febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600
(tredicimilaseicento euro).
RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio volto a promuovere il Politecnico degli Studi
Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso attraverso il sito
internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in errore i
consumatori con riferimento alla qualifica delloperatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dellattività dallo
stesso svolta, con conseguente pregiudizio per il loro
comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt.
19, 20, e 21, lettere a), e c), del Decreto Legislativo n.
206/05, e ne vieta lulteriore diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 13.600 (tredicimilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b)
deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto
al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante
delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello
allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore
a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora
nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del
pagamento. In caso di ulteriore ritardo nelladempimento, ai
sensi dellarticolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza
del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
trasmesso al concessionario per la riscossione; in tal caso la
maggiorazione assorbe gli interessi di mora maturati nel
medesimo periodo.
Dellavvenuto pagamento deve essere data immediata comunicazione
allAutorità attraverso linvio di copia del modello attestante
il versamento effettuato.
Il presente provvedimento verrà notificato ai soggetti
interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante
della Concorrenza e del Mercato.
IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
AZIENDALI DI LUGANO GIA PLURICONDANNATI DALL'AUTORITA' GARANTE
DEL MERCATO DELLA CONCORRENZA PER PUBBLICITA' INGANNEVOLE IN
QUANTO SPACCIAVANO SEDICENTI ISTITUTI ACCADEMICI PER
UNIVERSITA'SI STA RICICLANDO PROMUOVENDO UN ALTRO SITO CHE
CAMUFFA LE STRUTTURE OGGETTO DI PROVVEDIMENTO TALE
www.laureaonline.ch DIFFIDATE ANCHE PERCHE' L'AUTORITA' GARANTE
HA AVVIATO UNA ENNESIMA INCHIESTA PER PUBLICITA' INGANNEVOLE
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PER LA SECONDA VOLTA IN UN TRIMESTRE
Provvedimento
PI5224 - UNIPSA - ISSEA
-----------------------------------------------------------------
---------------
tipo Chiusura istruttoria
numero 16494
data 15/02/2007
PUBBLICAZIONE Bollettino n. 7/2007
Procedimento collegato (esito)
Procedimento collegato (esito)
- Ingannevole
Testo Provvedimento
Testo Provvedimento
PI5224 - UNIPSA-ISSEA
Provvedimento n. 16494
LAUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO
NELLA SUA ADUNANZA del 15 febbraio 2007;
VI. VALUTAZIONI CONCLUSIVE
In via preliminare, si rileva che le eccezioni sollevate
dalloperatore risultano prive di fondamento.
E necessario rilevare, altresì, quale aggravante, al fine
della valutazione di ingannevolezza, la circostanza che i
destinatari del messaggio sono prevalentemente soggetti non
particolarmente esperti, considerando che il target di
consumatori cui si rivolge è principalmente individuato in
giovani neo diplomati.
Alla luce delle risultanze istruttorie sopra riportate, può
concludersi, pertanto, che il messaggio in esame è idoneo ad
indurre in errore i consumatori con riferimento alla qualifica
delloperatore pubblicitario, nonché alle caratteristiche
dellattività dallo stesso svolta, con conseguente pregiudizio
per il loro comportamento economico.
VII. QUANTIFICAZIONE DELLA SANZIONE
.
Nel caso in esame, con riguardo alla gravità della violazione,
si tiene conto dellampiezza della diffusione e della elevata
capacità di penetrazione del messaggio, diffuso a mezzo
internet, suscettibile di raggiungere un ampio numero di
consumatori, mentre, con riguardo alla durata della violazione,
che è stato diffuso per un periodo di tempo di almeno 5 mesi (da
febbraio a luglio 2006).
Pertanto, in ragione della gravità e della durata, si ritiene di
irrogare la sanzione pecuniaria nella misura di 13.600
(tredicimilaseicento euro).
RITENUTO pertanto, in difformità dal parere espresso
dall'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni, che il
messaggio volto a promuovere il Politecnico degli Studi
Aziendali di Massimo Silvestri, diffuso attraverso il sito
internet www.unipsa.ch, è idoneo ad indurre in errore i
consumatori con riferimento alla qualifica delloperatore
pubblicitario, nonché alle caratteristiche dellattività dallo
stesso svolta, con conseguente pregiudizio per il loro
comportamento economico;
DELIBERA
a) che il messaggio pubblicitario descritto al punto II del
presente provvedimento, diffuso dalla società ISSEA sa,
costituisce, per le ragioni e nei limiti esposti in motivazione,
una fattispecie di pubblicità ingannevole ai sensi degli artt.
19, 20, e 21, lettere a), e c), del Decreto Legislativo n.
206/05, e ne vieta lulteriore diffusione.
b) che alla società ISSEA sa sia irrogata una sanzione
amministrativa pecuniaria di 13.600 (tredicimilaseicento euro).
La sanzione amministrativa di cui alla precedente lettera b)
deve essere pagata entro il termine di trenta giorni dalla
notificazione del presente provvedimento, con versamento diretto
al concessionario del servizio della riscossione oppure mediante
delega alla banca o alle Poste Italiane, presentando il modello
allegato al presente provvedimento, così come previsto dal
Decreto Legislativo 9 luglio 1997, n. 237.
Decorso il predetto termine, per il periodo di ritardo inferiore
a un semestre, devono essere corrisposti gli interessi di mora
nella misura del tasso legale a decorrere dal giorno successivo
alla scadenza del termine del pagamento e sino alla data del
pagamento. In caso di ulteriore ritardo nelladempimento, ai
sensi dellarticolo 27, comma 6, della legge n. 689/81, la somma
dovuta per la sanzione irrogata è maggiorata di un decimo per
ogni semestre a decorrere dal giorno successivo alla scadenza
del termine del pagamento e sino a quello in cui il ruolo è
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IL SEGRETARIO GENERALE
Fabio Cintioli IL PRESIDENTE
Antonio Catricalà
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Postato da Alice Newsgroup: lo usi da web ma con le funzioni del newsreader http://newsgroup.alice.it
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